Art. 33.
(Organizzazione e funzionamento).

      1. L'Autorità, con regolamento adottato con delibera collegiale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, adotta le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle relative al trattamento economico e giuridico del personale e all'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nei limiti stabiliti dalla presente legge.
      2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, approvato dall'Autorità entro il

 

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31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.