1. L'Autorità, con regolamento adottato con delibera collegiale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, adotta le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle relative al trattamento economico e giuridico del personale e all'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nei limiti stabiliti dalla presente legge.
2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, approvato dall'Autorità entro il